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R.D.L. 16/05/1926 n. 1126

B) Per quanto riguarda i terreni pascolivi: le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restrizioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa.

C) Per quanto riguarda i terreni cespugliati: le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli.

D) Per quanto riguarda i terreni nudi e saldi: le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorché sia ottenuta la concessione prevista dall'art. 7 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il Comitato abbia subordinato la cessione stessa.

E) Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria: le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D). Le norme di Polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato .

20. Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi. Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'Ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi. L'Ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

21. Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione deb- bono essere presentate al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo. Il Sindaco fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio la domanda, e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni le trasmette entro otto giorni all'Ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al Comitato le modalità della trasformazione, se si tratti di boschi, e, se si tratti di terreni saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle contenute nelle prescrizioni di massima non gli sembrino sufficienti. La risoluzione del Comitato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'Ispettorato forestale, deve essere notificata alla parte per mezzo del Sindaco o dell'Ispettorato forestale e pubblicata per quindici giorni all'albo del Comune. Trascorso detto termine l'interessato può chiedere al Ministero dell'economia nazionale che provveda sulla domanda in luogo del Comitato forestale .

22. Le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20 e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facoltà di reclamare entro il termine di altri giorni quindici dalla data dell'ultimo dì della pubblicazione, spirati i quali il Sindaco ne fa la restituzione al Comitato , col certificato del- la eseguita pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati. Il Comitato rimetterà copia del regolamento, dei reclami e delle osservazioni al Ministero per l'economia nazionale, il quale provvederà successivamente a norma dell'art. 10 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. Per la prima applicazione del regio decreto suddetto le prescrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente alle carte topografiche delle zone da vincolare.

23. Nei territori delle nuove Province indicati nel R.D.L. 23 maggio 1924 n. 1122 , i lavori previsti dall'art. 20 del presente regolamento devono es- sere autorizzati dall'Autorità militare. Le domande di trasformazione, di cui al successivo art. 21, non possono esser prese in considerazione se non accompagnate dal nulla osta della stessa Autorità. Le prescrizioni di massima relative ai detti territori dovranno essere pre- ordinate agli scopi previsti dal regio decreto legge surricordato ed, in quanto considerino il semplice taglio di boschi, imporre la riserva della osservanza di speciali norme e modalità da stabilirsi dall'Autorità fore- stale in base ad accordi di massima con quella militare.

CAPO III Procedimento per la revisione dell'estimo dei terreni sottoposti a vincolo.

24. Agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, l'Ispettorato forestale competente compilerà per ogni Comune un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, individuate con i dati del catasto in base al quale si riscuote l'imposta sui terreni, e comunicherà alla Sezione catastale, incaricata della conservazione, per le Province dove è attivato il nuovo catasto ordinato con la L. 1° marzo 1886 n. 3682 (serie III), ed all'Ufficio tecnico di finanza per le altre, una copia di detto elenco, ovvero un semplice esemplare della mappa catastale con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate. Lo stesso Ispettorato indicherà i vincoli e le limitazioni imposte a ciascuna particella, e la data o le date in cui vi fu assoggettata. Ogni qualvolta si modifichino o si tolgano i vincoli e le limitazioni imposte a particelle già comprese nell'elenco generale sopra indicato, o si assoggettino a vincolo forestale altre particelle, l'Ispettorato forestale ne darà comunicazione alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza.

25. La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto l'elenco o la mappa, esaminerà

a) per quali particelle fu già tenuto conto degli effetti del vincolo nella formazione del catasto

b) per quali, tra le rimanenti particelle, i vincoli e le limitazioni imposte, tenuto conto della qualità e classe loro assegnata in catasto, non producono una effettiva diminuzione di reddito

c) per quali invece deve provvedersi alla revisione degli estimi. Questa revisione sarà fatta dalla Sezione catastale o dall'Ufficio tecnico di finanza con gli stessi criteri seguiti nella formazione del catasto in vigore nella Provincia, accertando sul luogo le condizioni delle particelle vincolate.

26. Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco o segnate nella mappa la dichiarazione che degli effetti del vincolo fu già tenuto conto nella formazione del catasto, nel caso di cui nella lettera a); la dichiarazione che i vincoli e le limitazioni imposte non producono diminuzione del reddito, nel caso di cui nella lettera

b); e la qualità e classe stabilita in seguito alla revisione, nel caso di cui nella lettera c). L'elenco o la mappa così completati saranno trasmessi al Sindaco per mezzo dell'Intendenza di finanza, affinché siano pubblicati nell'albo del Comune per un periodo di sessanta giorni. Contemporaneamente, con apposito manifesto, si avvertiranno i possessori che entro quel termine hanno facoltà di ricorrere contro i risultati degli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. Il manifesto sarà pubblicato all'albo comunale e vi rimarrà continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami. Sarà affisso anche nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne ripeterà la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato nel periodo di tempo suindicato.

27. I reclami contro gli accertamentifatti dall'Amministrazione finanziaria, agli effetti dell'articolo 16 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del Sindaco, all'ufficio che eseguì l'accertamento, che li trasmetterà all'Intendenza di finanza, accompagnandoli con le sue osservazioni e proposte. L'Intendenza decide sui reclami in prima istanza. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati i quali, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, potranno ricorrere al Ministro delle finanze, che decide in via definitiva. Definiti i reclami, i risultati della revisione saranno introdotti in catasto con le norme stabilite per le variazioni accertate durante le verificazioni periodiche.

28. Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo o per omissione di particelle effettivamente vincolate o per inclusione di particelle non vincolate, l'Ufficio tecnico di finanza o la Sezione catastale ne dà partecipazione all'Ispettorato forestale, perché provveda alle eventuali rettifiche. Contro il nuovo accertamento dell'Ispettorato forestale è ammesso ricorso al Comitato forestale della Provincia; il quale dovrà statuire sulla controversia entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, della risoluzione definitiva del quale sarà data notizia mediante mappe od elenchi suppletivi alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza per gli ulteriori provvedimenti agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

CAPO IV Norme per l'applicazione di vincoli sui boschi per scopi speciali.

29. Le domande dirette ad ottenere l'imposizione di vincoli sui boschi per le ragioni previste dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, dovranno dai Consigli provinciali o comunali e dagli enti e privati interessati essere inviate al Presidente del comitato forestale, il quale ne farà eseguire la pubblicazione nei Comuni nel cui territorio esistono i boschi contemplati nelle domande stesse e nel modo stabilito nel terzo comma dell'art. 20 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. Alle domande deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco coll'indicazione delle specie in esso dominanti, uno schizzo geometrico del bosco con i suoi confini e con l'indicazione dei terreni, costruzioni od abitati che si vogliono difendere. Qualora venga chiesto il vincolo per le condizioni igieniche locali il Presidente del Comitato provocherà il parere del Consiglio sanitario provinciale.

30. Il pregiudizio economico, per il quale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, si può chiedere compenso, potrà esse- re preso in considerazione solo nel caso che l'osservanza di un piano economico, e, in mancanza di questo, per la consuetudine locale dei tagli, questi cadano nel periodo della sospensione o del divieto.

31. Riconosciuta da parte del Comitato forestale la necessità del vincolo sui boschi, per le ragioni previste dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, le forme e le modalità del godimento di questi saranno stabilite dal Comitato stesso su proposta dell'Ispettorato forestale. Contro la determinazione delle forme e delle modalità di godimento del bosco è ammesso ricorso al Ministero per l'economia nazionale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Detto ricorso non avrà effetto sospensivo.

CAPO Procedura per la determinazione dell'indennizzo.

32. Avuta la comunicazione dal Comitato forestale della imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, od informato delle disposizioni prese dalle amministrazioni interessate circa l'imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo citato, l'Ispettorato forestale inviterà presso la propria sede i proprietari o possessori dei boschi e i rappresentanti degli enti o dell e Amministrazioni ed i privati che promossero l'imposizione del vincolo per un accordo sull'ammontare del- l'indennizzo. Qualora questo od altri tentativi di accordo non avessero effetto, inviterà i proprietari e possessori suddetti e gli enti o le Amministrazioni od i privati di cui sopra a designare i propri arbitri nel termine che crederà stabilire, ma in ogni caso non oltre il trentesimo giorno dall'invito. Quando in uno stesso Comune si sottopongano contemporaneamente a vincolo molte piccole proprietà costituenti uno o più corpi boschivi, ovvero un bosco sia oggetto di comunione a qualsiasi titolo, i proprietari o comproprietari sono convocati con l'invito di cui sopra anche per procedere alla nomina di unico arbitro, dovendosi fare un solo giudizio per tutti i boschi posti nello stesso Comune o cadenti nella comunione. Se nella prima riunione non interviene almeno la metà degli invitati, sarà indetta colle stesse forme una seconda riunione nella quale, se non interviene almeno il terzo, la scelta dell'arbitro ha luogo d'ufficio. Anche d'ufficio sarà provveduto qualora gli intervenuti in numero della metà, nella prima riunione, o del terzo nella seconda, non concordino la scelta dell'arbitro.

 

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